I partiti non sono bocciofile. Solo in un paese di azzeccagarbugli, dove esistono più avvocati che in GermaniaFrancia e Gran Bretagna messi assieme, dove la ricerca del cavillo è il massimo della raffinatezza, e dove il diritto si riduce al formalismo per cui i nostri ministeri sono pieni di giuristi privi di ogni expertise nella gestione dei sistemi organizzativi complessi e delle risorse umane, ma invincibili nella conoscenza dei commi, si poteva immaginare che un tribunale potesse interferire negli assetti interni di un partito.

I partiti costituiscono un unicum nel panorama delle organizzazioni volontarie perché spetta a loro presentarsi alle elezioni con propri candidati, i quali poi approveranno norme vincolanti per tutti. La bocciofila non svolge queste funzioni e non ha questo potere: il partito sì. Basterebbe questo per vedere l’assurdità degli interventi dei tribunali nella vita interna dei 5 stelle.

LE RAGIONI STORICHE

Nel suo piccolo, questo episodio riflette comunque un problema più generale: la tendenza alla giurisdicizzazione  della politica, avviata fin dal Dopoguerra in tutta Europa. Su questo punto va però fatta una distinzione tra l’àmbito costituzionale, che definisce il ruolo e le funzioni dei partiti nel sistema politico, e quello giuridico, che riguarda l’implementazione delle disposizioni costituzionali attraverso leggi ordinarie.

In merito al primo àmbito, il ruolo primario dei partiti nei sistemi democratici è stato riconosciuto sùbito dopo la Seconda guerra mondiale nelle costituzioni di quei paesi come Austria, Germania e Italia che si erano liberati dal totalitarismo.

In queste tre nazioni, il ritorno alla democrazia necessitava un consolidamento istituzionale del pluralismo politico attraverso il riconoscimento non solo del partito politico in quanto tale bensì anche del multipartitismo: il partito e i partiti dovevano ricevere un riconoscimento formale. In Austria, in realtà, i riferimenti al ruolo dei partiti sono piuttosto limitati: questo è dovuto al fatto che, per ragioni legate al desiderio di considerare l’Anschluss, l’annessione tedesca del 1938, una sopraffazione più che un abbraccio festoso, come invece fu, alla fine della guerra è stato ripristinata sic et simpliciter la costituzione della Prima repubblica del 1918 dove il problema del partito non aveva ancora tutto il rilievo che, nel bene e nel male, ha assunto in seguito.

IL COMPLESSO DEL TIRANNO

In Germania, proprio per rimediare ai guasti devastanti prodotti del nazismo, la Costituzione è invece molto esplicita nell’assegnare ai partiti un ruolo centrale nel sistema democratico. La costituzione italiana, infine, accenna ai partiti in maniera meno diretta rispetto a quella tedesca: l’articolo 49, nel momento in cui stabilisce che “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, pone infatti l’accento più sul diritto dei cittadini che sul ruolo dei partiti. Inoltre, l’espressione “metodo democratico” si riferisce alla competizione tra i partiti, non tanto al loro funzionamento interno.

Questo esito è stato la risultante di un lungo dibattito teorico durante la stesura della carta costituzionale in cui prevalsero i sostenitori del distanziamento dello stato dall’attività partitica: il “complesso del tiranno”, cioè il ricordo del totalitarismo fascista e il timore della sua ombra, continuava a incombere sulla classe politica e nel dibattito teorico.

LE NORME SUI PARTITI

La necessità di costituzionalizzare il ruolo dei partiti si è poi diffusa in altri passaggi di un regime. Con l’avvento della Quinta repubblica francese i transalpini menzionano i partiti nella costituzione gollista; lo stesso hanno fatto i paesi mediterranei usciti dall’autoritarismo a metà anni Settanta, e quelli dell’Europa centro-orientale dopo il 1989. Ad oggi, quasi tutti i paesi europei, ad eccezione delle isole britanniche e di Belgio, Olanda e Danimarca, menzionano i partiti nelle loro costituzioni. Questo è uno scudo efficace per mantenere i partiti al centro del sistema. Uno scudo reso efficiente dalle leggi ordinarie varate in questi decenni.

In questo secondo àmbito, quello delle norme sui partiti, le posizioni in Europa sono più differenziate, spaziano da accenni piuttosto generici a indicazioni estremamente intrusive come nel caso tedesco. La normativa italiana si è limitata a insediare, nel 2013, una Commissione di garanzia degli statuti dei partiti e dei loro rendiconti finanziari – composta da magistrati, ovviamente – che provvedono a validare le norme costitutive dei partiti sulla base di una serie di criteri, tra cui la loro “democraticità”.

È tuttavia una norma lasca, in quanto i partiti sono liberi di non presentare alcunché; l’unica penalità consiste nell’impossibilità di accedere al finanziamento del 2 per mille. Sarebbe quindi utile provvedere ad una formulazione più completa e cogente, anche per evitare le indebite invasioni di campo giudiziarie di questi giorni.