SANTA MARIA SCALA E FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Posizione del gruppo Per Siena dell’inizio della discussione sullo Statuto della Fondazione Santa Maria della Scala

 

SANTA MARIA SCALA E FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Cosa è una fondazione di partecipazione?

La fondazione di partecipazione (FdP) è un ente non lucrativo. Essa nasce come reazione all’inadeguatezza del modello tradizionale di fondazione, connotato dal distacco del fondatore, da una dotazione patrimoniale iniziale autosufficiente al perseguimento dello scopo e dalla posizione servente dell’organo amministrativo.

In estrema sintesi, i tratti originali della fondazione di partecipazione sono:

  1. 1.pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all’iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi;
  2. 2.partecipazione alle scelte di gestione dell’ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti all’ente, principio che conforma l’organizzazione dell’ente stesso e le sue regole di azione. In altri termini, l’ente è organizzato secondo un modello misto che, nella conformazione più elementare, è composto dall’assemblea ed dal consiglio di amministrazione. Organi con competenze diverse, la cui sinergia rende più efficace e prossima alle realtà di riferimento l’azione della fondazione. E’ possibile diversificare il peso decisionale dei singoli partecipanti.
  3. 3.formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale iniziale non è autosufficiente e definitiva, ma aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori.
  4. 4.Stabile destinazione del patrimonio allo scopo della fondazione. Lo scopo è indisponibile da parte dell’assemblea.

Si segnala poi che la prassi ha tendenzialmente consolidato uno schema organizzativo costruito su due livelli: uno a valenza “istituzionale” (che può essere articolato su più organi), cui partecipano i fondatori e gli altri partecipanti, con funzione di definizione delle linee guida dell’azione volta al perseguimento dello scopo; l’altro a valenza gestionale ed esecutiva dei piani programmatici decisi dal primo.

Perché è utile? 

La fondazione di partecipazione riesce a coinvolgere soggetti pubblici e privati, raccogliendo energie, risorse ed esigenze sul territorio e/o in ambiti più allargati. Al contempo, essendo una struttura fondazionale, assicura la stabile destinazione allo scopo del patrimonio. Di solito viene utilizzata per combinare il pubblico ed il privato nei settori ad elevato impatto culturale e sociale. 

La fondazione di partecipazione, l’impresa sociale, il terzo settore e il SMS. 

La forma fondazione di partecipazione consente di accedere ai significativi benefici riconosciuti agli enti del terzo settore ed alla disciplina dell’impresa sociale. Occorre analizzare alcune disposizioni del terzo settore (cfr. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante Codice del Terzo settore) in combinato con quelle sull’impresa sociale (cfr. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 recante Revisione della disciplina in materia sociale). Secondo l’art. 4 CTS, sono enti del terzo settore tanto le fondazioni quanto le imprese sociali. La qualifica di impresa sociale, in base all’art. 1, d.lgs. 112/2017 può essere acquisita anche dagli enti privati, dunque anche dalle fondazioni. Così: la fondazione può rientrare, nello stesso tempo, sia tra gli enti del terzo settore sia tra gli enti privati che esercitano impresa sociale. 

Con riferimento al Santa Maria della Scala, sembra opportuno:

  1. 1.il richiamo all’art. 2 d.lgs. 112/2017 sull’impresa sociale. Tale è l’impresa che esercita in via stabile e principale, e senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale, tra cui: “(…) lett. f)interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; lett. g)  formazione universitaria e post-universitaria; lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”;
  1. 1.il richiamo all’art. 4 d.lgs. 117/2017 sugli enti del terzo settore. Si prevede che sono enti del terzo settore, tra l’altro, le imprese sociali.

3. il richiamo all’art. 5 d.lgs. 117/2017 consente altresì ad una fondazione di partecipazione che sceglie di non esercitare impresa sociale, di assumere la qualifica di ente del terzo settore se esercita in via esclusiva una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra cui: “lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; lett. g) formazione universitaria e post-universitaria; lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”.

Dunque: il S. M. della Scala FdP potrebbe assumere la qualifica di impresa sociale, e, quindi, anche di ente del terzo settore, oppure solo quella di ente del Terzo settore

Inquadrare giuridicamente il SMS nella forma della fondazione di partecipazione consentirebbe alla fondazione di poter utilizzare gli strumenti della finanza agevolata del terzo settore, ex art. 67 ss. CTS. In particolare, ad esempio, il credito agevolato di cui all’art. 67, i titoli di solidarietà e altre forme di finanza sociale ex art. 77. 

La qualifica come impresa sociale permette di realizzare tecniche di protezione per i lavoratori  di pendenti (art. 14, Dlgs 112/2117) e di accedere a notevoli vantaggi fiscali e di sostegno economico (artt. 16 e 18, Dlgs 11