Palio a Sorpresa

Si sente tanto parlare di Palio a sorpresa in città, tema che da tempo impegna la fantasia degli amministratori e dei contradaioli. Argomento, questo, che attira l’attenzione per la sua misteriosità e per le novità che potrebbe comportare se fosse realizzato. Già novità tutte da scoprire perché ad oggi non c’è nessun atto specifico che le introduca e le normi nel regolamento del Palio. Del resto nel recente lavoro della specifica commissione nessuno ha sentito il bisogno di introdurle né il Magistrato delle Contrade, né il Sindaco tanto meno i commissari. Allora allo stato attuale dell’arte non ci resta altro che rimandare all’articolo 2 della disciplina che regola la Festa e non resta altro che equiparare il Palio a Sorpresa a quello Straordinario. Regolato, quest’ultimo, dalla vecchia normativa perché il recente lavoro di revisione entrerà in vigore dal primo dicembre del 2019 e si applicherà per le Carriere del 2020.

Articolo 2
Al di fuori delle ricorrenze indicate nel precedente articolo, possono essere effettuati Palii straordinari in occasione di circostanze o avvenimenti di carattere assolutamente eccezionale, e ciò solo su iniziativa del Sindaco, della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale ovvero su richiesta dei Magistrato delle Contrade, di Enti o Comitati cittadini, rivolta tempestivamente al Sindaco.
Tanto l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, quanto le richieste suaccennate (queste ultime se ritenute dalla Giunta Municipale non manifestamente infondate) vengono, dal Sindaco, al più presto comunicate alle Contrade tramite il loro Magistrato, il quale provvederà a consultare tutte quelle che non abbiano in corso punizioni definitive di esclusione, di cui all’art. 97 lett. d) raccogliendo le adesioni, che sono volontarie, ma irretrattabili.
Solo se vengono raccolte almeno dieci adesioni il Consiglio Comunale decide sulla effettuazione o meno del Palio Straordinario ed, in caso affermativo il Sindaco notifica entro cinque giorni la detta decisione alle diciassette Contrade, consentendo a quelle, che avevano in precedenza negato la loro adesione o che si erano astenute da qualsiasi pronunciamento in merito, di fare conoscere la loro rinuncia o adesione definitiva ed irretrattabile mediante comunicazione scritta rivolta entro dieci giorni al Sindaco ed al Magistrato delle Contrade.
Le Contrade che non faranno pervenire tale decisione, nel termine di tempo sopra disposto, saranno considerate definitivamente rinunciatarie.