La legge dovrebbe essere uguale per tutti

di Pierluigi Piccini

 

La legge è uguale per tutti. Per Siena ha presentato una delibera per venire incontro ai proprietari che applicano delle agevolazioni sugli affitti dei locatari nel novembre del 2020. Il Comune rispose che era tardi, come si può vedere dalla  normativa qui sotto riportata ciò non era vero, perché la scadenza per tali atti e solo per il 2020 fu prorogata al 31 dicembre. L’assessore invitò i rappresentarti di Per Siena a ripresentare la delibera entro il marzo 2021, cosa regolarmente avvenuta. Il dirigente ha bocciato la possibilità di portarla in discussione per il 2021, in accordo con la legislazione di riferimento e propone di presentarla entro il 31 ottobre per renderla, se accolta, operativa per il 2022. Siena Ideale presenta un documento nel suo sito Facebook dove propone tutta una serie di interventi sulle imposte locali che non possono essere applicate per il 2021. Proposte che il Consiglio Comunale può discutere solo sul piano politico per le considerazioni sopra ricordate. Molto diverso amministrativamente è presentare un testo che ha un sapore tutto politico da una delibera consiliare che impegna l’amministrazione nel merito con un pronunciamento degli uffici proprio sulle coperture di bilancio.

 

Adempimenti dei comuni

I regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe ICP, CIMP, TOSAP e ISCOP, nonché i regolamenti generali delle entrate, devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in questione devono, poi, essere pubblicati sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].
Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019]. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC.
Per il solo anno 2020, l’art. 107, comma 2, del D. L. 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede – in esito alle modifiche introdotte dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 – lo slittamento del termine di trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe in materia di IMU, TARI, ICP e TOSAP dal 14 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e di quello di pubblicazione degli stessi atti da parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.
I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco, invece,  hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che deve eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale [art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].

In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che:

  • l’ente locale deve essere munito dell’abilitazione al Portale, e in particolare al servizio Normativa tributi enti locali, che può essere richiesta seguendo le indicazioni riportate alla voce “Come abilitarsi” presente nella pagina iniziale del Portale del federalismo fiscale;
  • nell’ambito del servizio Normativa tributi enti locali occorre selezionare la sezione relativa all’IMU e procedere, poi, all’inserimento dell’atto seguendo le istruzioni riportate nel sito internet Assistenza on line Federalismo fiscale, accessibile agli utenti autenticati, nonché nell’apposita guida disponibile tramite il tasto Help;
  • il formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico del testo dell’atto sarà definito con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019]. Nelle more dell’emanazione del decreto in questione, è sufficiente che il documento sia inserito in formato pdf di dimensione non superiore pari a 3 MB. La produzione del file pdf attraverso gli appositi convertitori da file di tipo documento, anziché mediante scansione, consente di non superare la dimensione massima consentita e di assicurare una migliore leggibilità del testo dell’atto da parte degli utenti del sito internet www.finanze.gov.it.

Si precisa che non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it  i seguenti atti (si veda sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019):

  • la deliberazione di nomina del funzionario responsabile del tributo;
  • i meri atti endoprocedimentali con i quali non viene espressa la volontà definitiva dell’ente, quali le mere proposte di determinazione delle tariffe dirette al Consiglio comunale;
  • la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, che, avendo natura di atto ricognitivo delle tariffe già adottate per l’anno di riferimento e non costituendo manifestazione di volontà in ordine alle stesse, non può essere considerata quale atto di determinazione delle tariffe;
  • le deliberazioni adottate per un anno d’imposta precedente a quello di riferimento che risultino già pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it.

Per informazioni relative alla disciplina in materia di adozione e pubblicazione delle delibere e dei regolamenti, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC df.dltff@pce.finanze.it.

https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/altri-tributi-comunali/regolamenti-e-delibere-aliquote_tariffe-altri-tributi-comunali-/adempimenti-dei-comuni/