Intervento del consigliere di Per Siena al Consiglio Comunale del 29 giugno 2020
Ci si interroga in premessa su quale necessità ci fosse di cambiare l’attuale formulazione dell’art. 12 che già prevede la facoltà di confermare che l’incarico di Direttore sia a termine, che l’incarico di Direttore coincida quindi con la durata del CdA nominato (seppur con la garanzia della proroga per tre mesi successivi alla cessazione del CdA al fine di non interrompere l’attività gestionale) e infine la possibilità di affidare l’incarico sia internamente che all’esterno.
L’unica spiegazione, come di seguito argomentato, sembrerebbe quella di escludere intenzionalmente l’attuale Direttore anche dalla sola possibilità di essere confermata nel suo ruolo.
Oltretutto quale sarebbe la motivazione di una analitica elencazione dei requisiti di partecipazione, del tutto pleonastica rispetto al testo vigente.
Prima di entrare nel merito delle varie anomalie del testo, si segnala che quella in assoluto più rilevante e che potrebbe davvero assumere profili di norma volutamente discriminatoria e lesiva nei confronti del personale dipendente dell’Asp con qualifica dirigenziale, è quella che prevede che la scelta del Direttore sia di fatto limitata esclusivamente ai dipendenti NON aventi qualifica dirigenziale, escludendo in sostanza la partecipazione di personale dipendente con qualifica dirigenziale, in modo del tutto arbitrario ed immotivato, essendo appunto l’attuale Direttore Dirigente di ruolo dipendente dell’Asp Città di Siena.
Nondimeno, tenuto conto dell’assetto organizzativo aziendale, si potrebbe verificare l’ipotesi assurda di avere un Direttore nominato tra il personale interno, cui per statuto sarebbe applicabile l’inquadramento assimilabile a quello di Funzionario e, come tale, in posizione contrattualmente inferiore rispetto agli apicali aziendali che hanno qualifica dirigenziale e che contrattualmente sono gerarchicamente sovraordinati rispetto ai Funzionari!!!
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Nel merito, oltre alle osservazioni citate in premessa, si segnalano le seguenti criticità.
-Gli Statuti, sulla base sia di disposizioni legislative di livello generale, sia di disposizioni specifiche contenute nella L.R.T. n.43/2004, di disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione Toscana, hanno la funzione di disciplinare l’assetto organizzativo aziendale da un punto di vista dei principi, essendo viceversa la disciplina di dettaglio rinviata alla adozione di atti organizzativi e di regolamenti interni dell’Azienda.
A conferma di ciò, lo stesso comma 1 dell’art. 24 L.R.T. n.43/2004 espressamente prevede che la disciplina sui criteri di scelta del Direttore (ovvero sui requisiti di accesso) sia rinviata ad un atto motivato, che altro non può essere che un atto organizzativo interno, e non certo quindi lo Statuto.
– Si segnala inoltre una evidente antinomia esistente tra la nomina e la cessazione dell’incarico di Direttore. Appare incongruente infatti prevedere, da un lato, che la nomina del Direttore sia rimessa al Cda, ancorchè su proposta del Presidente, e, dall’altro, che la cessazione dalla carica del Direttore sia prevista anche nel caso di rinnovo del SOLO Presidente.
– Infine si evidenzia la medesima incongruenza, analoga a quella già sopra riscontrata, tra la previsione che la nomina del Direttore sia effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione e la previsione che, come unico soggetto a cui rispondere, sia viceversa indicato esclusivamente il Presidente.
Oltre a ciò, tale previsione parrebbe non allineata anche con l’art.24 comma 2 che stabilisce che gli obiettivi del raggiungimento dei quali è responsabile il Direttore, siano definiti dal Consiglio di Amministrazione e non dal Presidente.
Tutto questo attesterebbe l’intenzione di fatto di “asservire” totalmente il Direttore al Presidente, quando invece lo spirito della Legge Regionale sulle ASP è quello di separare nettamente le competenze tra Direttore e CdA, al quale, nella sua interezza peraltro, sono attribuiti compiti di indirizzo e controllo.
Per comprendere le PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO ASP bisogna fare riferimento all’Art. 14 comma 3 LRT 43/2004
L’azienda pubblica di servizi alla persona trasmette per conoscenza alla Regione le modifiche statutarie diverse da quelle indicate al comma 1, contestualmente alla trasmissione effettuata al comune per l’approvazione.
Art. 14 comma 4 LRT 43/2004
L’azienda pubblica di servizi alla persona approva il bilancio economico preventivo annuale, il bilancio economico preventivo pluriennale ed il bilancio di esercizio, e li trasmette al comune nel termine di dieci giorni dall’avvenuta approvazione. In caso di mancata approvazione di tali atti, il comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario “adacta” per la loro predisposizione ed approvazione
E’ quindi evidente che l’iter di approvazione delle modifiche statutarie non può che essere quello previsto dalle norme sopra citate e qualunque altra procedura evidentemente configura la violazione di norme di legge e statutarie.
A tale proposito, durante la commissione affari generali, è stato lungamente disquisito sulla NATURA GIURIDICA E sulla AUTONOMIA dell’ASP
Nell’art. 13 comma 1 LRT 43/2004 si narra che
“L’azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di un proprio Statuto e propri regolamenti interni che ne garantiscono l’autonomia, contabile, tecnica e gestionale. Essa gode di un proprio patrimonio, di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, da liberalità, dal corrispettivo per i servizi resi e dai trasferimenti di enti pubblici o privati”
Nel comma 2 LRT 43/2004 si riporta che
“All’azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione”
La vexata quaestio relativa alla natura giuridica delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona riguarda la mancanza di un’univoca classificazione delle stesse, dal momento che sia il DLgs 207/2001 sia la LRT 43/2004 non rimandano le ASP ad una specifica tipologia di Enti già normata dal legislatore.
Nello specifico non è chiaro se tali aziende siano da ricomprendere nel concetto di Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1 comma e 2 del Decreto 165/2001, o se, viceversa, possano essere assimilate a Enti Pubblici Economici o a anche a Enti Pubblici non Economici.
Dato certo è la definizione contenuta nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 161/2012 che definisce le Asp come Enti Infra Regionali.
Altrettanto certa è esclusivamente la natura pubblica e, come detto, la piena autonomia contabile, tecnica, gestionale e finanziaria (art. 13 c. 1).
Le Asp pertanto si differenziano sia dalle Aziende partecipate sia dalle Aziende Speciali avendo queste ultime il vincolo di dipendenza diretto, se non addirittura esclusivo, dagli Enti Locali. Diverso è il caso dell’Asp, per le quali non è previsto che l’Ente locale conferisca il capitale di dotazione, che provveda alla copertura degli eventuali costi, che approvi il Bilancio di Esercizio e tutti gli atti ad esso connessi, nonché il Piano di programma che costituisce il documento di programmazione delle Aziende Speciali stesse.
Viceversa l’Asp ha una totale autonomia che si attua nella espressa previsione normativa che rimanda al Comune i soli compiti di cui all’art. 14 comma 2.
L’Asp infatti approva in via autonoma l’articolazione della struttura organizzativa, gli atti programmatori, l’approvazione dei Bilanci e del Conto Economico (per i quali al Comune è previsto il solo invio successivo alle operazioni secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 4) dispone del proprio patrimonio immobiliare senza necessità di previa approvazione da parte del Comune, ma solamente previa comunicazione ex art. 14 comma 8.
E’ evidente pertanto che il Comune è chiamato ad intervenire, attraverso la nomina di un commissario ad acta, solo ed esclusivamente nei casi di cui all’art. 14 comma 4 e comma 5 della LRT 43/2004.
Il Quadro normativo sopra descritto evidenzia in buona sostanza che non può essere confusa la questione della natura giuridica dell’ASP, nei termini sopra descritti, con la questione, viceversa inconfutabile, sulla base delle norme sopra riportate, della piena autonomia dell’Asp, rispetto all’Ente Comunale e all’Ente Regionale che esercitano la loro funzione di controllo sulle Asp esclusivamente nei limiti di cui al citato art. 14 della LRT 43/2004.
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Leggendo la bozza dell’atto del Consiglio Comunale, reso noto dopo le dimissioni del Presidente e dei Consiglieri, che vengono motivate con “differenza di visione strategica con l’istituzione Comunale di riferimento”, sulla quale il Sindaco mai si è espresso, un dubbio sorge spontaneo, ovvero: per quale motivo l’intenzione è palesemente quella di azzerare il vertice direzionale nonostante i risultati ottenuti negli anni?
Si ricorda infatti il risanamento totale dell’Azienda che nasceva con un deficit strutturale di grande dimensione, il totale azzeramento dell’indebitamento bancario, la emancipazione dalla contribuzione della Fondazione MPS ancor prima le ben note vicende che hanno coinvolto detta istituzione, il graduale e progressivo miglioramento dei servizi erogati, il recupero del patrimonio immobiliare, la garanzia della tenuta occupazionale, le buone relazioni sindacali, il rapporto costante con il mondo del Volontariato e con tutte le componenti della Comunità e, ultimo ma non ultimo, l’efficientamento dei servizi trasferiti dal Comune (Mensa e Farmacie). Non da meno , sia l’adozione di una politica improntata alla massima prudenza su tutte le voci di bilancio, ivi compresa la costituzione di fondi prudenzialmente iscritti in bilancio per fronteggiare eventuali rischi, contenziosi, oneri arretrati, oneri per rinnovi contrattuali ecc.
Quindi ci domanidiamo:
Perché l’aggiornamento in via di assoluta urgenza dello Statuto, aggiornamento che riguarda esclusivamente la figura del Direttore, è motivato nella premessa dalla esigenza di una “ripresa di efficace e efficiente gestione della Società a tutela dell’interesse pubblico”?
Tutto ciò risulta essere ancor più anomalo considerata anche l’ottima gestione da parte dell’Asp dell’emergenza COVID per la quale lo stesso Sindaco ha citato l’Asp tra le Aziende cui verrà riconosciuto il mangia d’Oro!