Guardando distrattamente lo statuto della Fondazione Monte dei Paschi

Articolo 13

 

1. Tutti i componenti le Deputazioni e il Presidente devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al successivo comma 2 e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione. Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità è verificato dai rispettivi organi collegiali con deliberazione motivata. 2. Non possono essere nominati Presidente o componenti le Deputazioni (Generale e Amministratrice) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d), f) e comma 1-bis o nelle condizioni previste dall’art. 5 commi 1 e 2 del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998 n. 161 e successive modificazioni, nonché coloro che – al di fuori dei casi precedenti – non siano comunque in possesso di requisiti di idoneità etica conformi agli scopi istituzionali della Fondazione e necessari per garantirne la piena tutela anche dell’immagine. Non possono essere nominati Deputati Generali coloro che, designati a membri della Deputazione Generale dal Comune di Siena, dalla Provincia di Siena, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena, nonché dall’Ente esponente delle realtà del volontariato presenti nei Comuni che fanno parte della Provincia di Siena, non rispettano il requisito di residenza di cui all’art. 7, c. 5. 2-bis. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli Organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico. La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione. 3. I componenti della Deputazione Generale non possono ricoprire cariche negli organi della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e delle altre società del gruppo Monte dei Paschi di Siena, né essere Direttore Generale né dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A; i componenti della Deputazione Generale possono, fermo restando quanto previsto all’art. 6 comma 4, ricoprire incarichi negli organi di altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione con un limite massimo di due incarichi. 4. Il Presidente e gli altri componenti la Deputazione Amministratrice, non possono far parte – fermo restando quanto previsto all’art. 15 comma 3 lett. b) – della Deputazione Generale, né del Collegio dei Sindaci; non possono ricoprire cariche negli organi né essere Direttore Generale né dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. né delle altre società controllate o partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Fermo restando quanto previsto all’art. 6, comma 4, il Presidente e gli altri componenti la Deputazione Amministratrice possono ricoprire incarichi negli organi di altre società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione con i seguenti limiti: – con un limite massimo di quattro incarichi, il Presidente e il Vice Presidente; – con un limite massimo di due incarichi, gli altri componenti della Deputazione Amministratrice.

5.

a) Non possono essere altresì nominati Presidente o componenti le Deputazioni: a) gli Amministratori, i componenti i Collegi dei Sindaci e i soggetti legati da contratti di natura subordinata o assimilabili agli Enti cui compete il potere di designazione dei componenti la Deputazione Generale ovvero il potere di indicare le terne ai sensi, rispettivamente, dell’art. 7 commi 1 e 3, nonché i soggetti legati ai predetti Enti da rapporti di collaborazione, nonché coloro che siano cessati da tali incarichi da meno di un anno